E’ stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Gazzetta ufficiale (29/03/2018 n. 74) il Dm 21 marzo 2018 “Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché’ agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido”, provvedimento che definisce l’applicazione della normativa antincendio dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di adeguamento. Il 31 dicembre 2017 , infatti, è scaduto il termine, più volte prorogato, per adeguarsi ai requisiti previsti dal Dm 26 agosto 1992 per le scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado e per gli edifici e locali adibiti ad asili nido.

In quest’ottica, e ipotizzando un numero considerevole di scuole e asili nido sprovvisti di certificato prevenzione incendi e Scia antincendio, il DM suddivide in tre livelli di priorità le disposizioni di cui si deve tenere conto nel programmare le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole. Le indicazioni programmatiche prioritarie, inoltre, potranno essere utilizzate dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco per impartire prescrizioni graduali e graduate, in presenza della rilevazione di carenze o lacune negli adempimenti inseriti nei diversi livelli di priorità dal decreto.

Antincendio: le indicazioni prioritarie per le scuole

  • livello di priorità A – osservanza delle disposizioni del DM 26 agosto 1992 relative a: impianto elettrico di sicurezza; sistemi di allarme; estintori; segnaletica di sicurezza; norme di esercizio.

  • livello di priorità B – osservanza delle disposizioni DM 26 agosto 1992 relative a: spazi per esercitazioni; spazi per depositi; spazi per l’informazione e le attività parascolastiche; spazi per servizi logistici; impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi;

  • livello di priorità C – le restanti disposizioni del decreto.

  • Inoltre, la norma sottolinea che le attività di adeguamento potranno essere effettuate, in alternativa, con l’osservanza delle norme tecniche del DM 3 agosto 2015 come integrato dal DM 7 agosto 2017.

Antincendio: le indicazioni prioritarie per gli asili

  • livello di priorità A – osservanza delle disposizioni del DM 16 luglio 2014 relative a: servizi di sicurezza; illuminazione di sicurezza; estintori; allarme acustico; segnaletica di sicurezza; organizzazione e gestione della sicurezza antincendio; informazione e formazione antincendio.

  • livello di priorità B: impianti elettrici per il sezionamento di emergenza; servizi di sicurezza.

  • livello di priorità C: le restanti disposizioni del decreto.

 

L’articolo Antincendio, definite le priorità per scuole e asili nido proviene da Unione Geometri.

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Autore: Mauro Melis

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