Anche i restauratori possono assumere l’incarico di direzione lavori nell’ambito degli interventi riguardanti i beni culturali. Lo chiarisce l’Ufficio legislativo del Mibac rispondendo a un quesito della Federazione Industrie e Costruzioni (Finco). La Federazione – che raggruppa 39 Associazioni, 8.500 imprese, 120.000 dipendenti e circa 15 miliardi di fatturato aggregato – lo scorso 30 maggio aveva chiesto di chiarire l’interpretazione dell’articolo 22 del decreto ministeriale 154 del 2017 (Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati). Nella sua richiesta, la Finco faceva presente che “risulta non chiaro ad alcune stazioni appaltanti se il restauratore possa assumere o meno la funzione di direttore lavori”.

L’Ufficio legislativo del Mibac nella sua risposta cita il comma 2 dell’articolo in questione: “La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altro professionista di cui all’articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In ambedue i casi sono richiesti un’esperienza almeno quinquennale e il possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento”.

Il tenore letterale della norma, spiega il Mibac, va inteso nel senso “di ritenere che, nell’ambito di interventi su beni culturali, il restauratore possa assumere il ruolo di direttore dei lavori (oltre a quello di supporto tecnico del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale)”.

L’interpretazione proposta, spiegano ancora dal ministero, è confortata da quanto previsto dal DM 86 del 2009 che, nell’individuare i profili di competenza dei restauratori, ricomprende anche quelli di “direzione lavori, direzione operativa nell’ambito di direzione lavori, supporto tecnico alle attività del responsabile del procedimento”.

Inoltre, la norma precisa anche che “in considerazione della tipologia di lavori, detti ruoli possano essere assunti anche da altro professionista in possesso di adeguata professionalità”, come previsto dall’articolo 9-bis del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

Infine, ove si riscontri la necessità del concorso di più professionalità, tra quelle considerate dall’art. 22, comma 2, “si ritiene – conclude l’Ufficio legislativo del Mibac – che possa essere disposto il loro intervento congiunto nella conduzione dei lavori secondo le rispettive aree di competenza”.

L’articolo Direzione lavori su beni culturali concessa anche ai restauratori! Il Mibact risponde a CNA! proviene da Unione Geometri.

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Autore: Mauro Melis

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