Nella GU del 9 gennaio è stato pubblicato il nuovo DPR Fgas, che entrerà in vigore il prossimo 24 gennaio.

In sintesi le altre principali novità del nuovo decreto:

  • individua il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare quale autorità competente ad interloquire con gli operatori e le imprese;

  • interviene sul sistema di certificazione degli organismi di valutazione e di attestazione di formazione delle persone e sul sistema di iscrizione e implementazione del Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese;

  • individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica dei dati relativi all’immissione in commercio di apparecchiature precaricate con i gas fluorurati.

Per quanto riguarda la formazione e la successiva certificazione, sarà obbligatorio che il tecnico abbia a disposizione materiale formativo sui refrigeranti alternativi e 6 nuove domande per la categoria 1 che verteranno sui nuovi refrigeranti.

Gli esaminatori degli esami per la certificazione dovranno dimostrare 5 anni di esperienza nel settore, richiesta appoggiata dalle Associazioni dei Tecnici del Freddo.

Il DPR contiene inoltre disposizioni di semplificazione. Il problema di chi è iscritto al registro senza ottenere la certificazione viene risolto con la cancellazione automatica per persone fisiche ed imprese che non conseguono la certificazione entro 8 mesi dall’iscrizione al Registro stesso.

Questa procedura permetterà quindi di eliminare circa il 20% delle persone e quasi il 50% delle imprese che sono iscritte al registro telematico fgas.it ma che operano illegalmente comprando gas e attrezzatura, non avendo ottenuto la certificazione.

Le nuove attività che necessiteranno di certificazione sono quelle relative alle “celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi” e allo “smantellamento” di strutture esistenti.

Il certificato già emesso resta valido sino alla scadenza ed è considerato conforme. Perché, tuttavia, sia efficace con celle frigo mobili occorre che il tecnico rilasci relativa certificazione integrativa in autocertificazione.

Particolari semplificazioni sono state riservate all’Impresa Individuale, categoria che comprende le aziende con un solo un tecnico con certificato, fino a 200.000 euro di fatturato. In questo caso occorrerà presentare solo la documentazione senza necessità di esaminazione in loco da parte dell’ente certificatore. Viene inoltre eliminata la richiesta obbligatoria della presenza del piano di qualità mentre le evidenze potranno essere fornite con una semplice checklist o altra forma più idonea a discrezione del Tecnico del Freddo.

L’articolo Nella GU del 9 gennaio è stato pubblicato il nuovo DPR Fgas: tutte le novità normative per i tecnici del freddo! proviene da Unione Geometri.

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Autore: Redazione

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