Definiti i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni previste dalla legge per i contribuenti soggetti ai nuovi indici sintetici di affidabilità (Isa) per il periodo d’imposta 2018. Ad esempio, per i punteggi almeno pari a 8 scattano alcuni benefici tra cui l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia in materia di Iva per crediti a rimborso o in compensazione fino a 50mila euro, mentre nei confronti dei soggetti con punteggio superiore a 9 non si applica la disciplina delle società non operative. Sono solo alcuni dei casi elencati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di oggi, con il quale vengono stabiliti, oltre ai punteggi e ai relativi vantaggi premiali, le modalità di gestione delle deleghe di consultazione per gli intermediari, con riferimento ai dati che l’Amministrazione mette a disposizione dei contribuenti per l’applicazione degli Isa.

I livelli di affidabilità e i benefici premiali per punteggi almeno pari a 8 – Gli Isa prevedono per il periodo d’imposta 2018 l’attribuzione di un grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente ed espresso in una scala che varia da 1 a 10. Per coloro che raggiungono un punteggio almeno pari a 8 i vantaggi previsti sono i seguenti:

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50mila euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta 2019;

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50mila euro all’anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020;

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20mila euro all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap per il periodo d’imposta 2018;

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero, del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50mila euro all’anno;

  • anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/72 per l’Iva.

  • Le agevolazioni previste per i punteggi di affidabilità da 8,5 in su – I contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 8,5 sono esclusi, inoltre, dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Dpr n. 600/73, e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del Dpr n. 633/72).

Le agevolazioni previste per i punteggi di affidabilità da 9 in su – Infine, i contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 9 sono altresì esclusi:

  • dall’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/94), anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del Dl n. 138/2011;

  • dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr n. 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Applicazione degli Isa, l’Agenzia risponde entro 30 giorni – Per garantire la corretta applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2018, da oggi fino al 30 settembre di quest’anno i membri della Commissione degli esperti possono presentare alle Entrate quesiti aventi carattere generale relativi all’applicazione degli Isa. I dubbi e le domande vanno inviati all’indirizzo di posta elettronica certificata agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, indicando in oggetto la seguente descrizione «Quesito relativo all’applicazione degli Isa al p.i. 2018». L’Agenzia risponderà per posta elettronica normalmente entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione del quesito e pubblicherà domande e risposte sul proprio sito, www.agenziaentrate.it, nella sezione dedicata agli Isa.

La consultazione dei dati da parte degli intermediari – Per l’acquisizione massiva dei dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa, gli intermediari incaricati dell’invio telematico che sono già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, devono trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati. Per ciascun contribuente il file deve contenere, oltre al codice fiscale, l’indicazione che l’intermediario abbia la delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente. Gli intermediari non delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, invece, devono acquisire una specifica delega, valida solo per l’acquisizione dei dati necessari per l’applicazione degli Isa, insieme alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante, in formato cartaceo o elettronico e trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati attraverso un procedimento simile a quello previsto per l’accesso alla dichiarazione Mod. 730 precompilata. Entro 5 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce nella sezione Ricevute dell’area autenticata del sito internet delle Entrate un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse. Il contribuente può comunque sempre visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati consultando il proprio cassetto fiscale.

Il funzionamento degli Isa – Gli indici sintetici Isa sono uno strumento che mira a favorire la compliance e a rafforzare la collaborazione con l’Amministrazione finanziaria e sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia e consentono di posizionare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. I contribuenti più “affidabili” possono accedere ai benefici premiali elencati dalla legge. Il provvedimento delle Entrate di oggi individua, inoltre, i livelli minimi di affidabilità fiscale dei quali l’Agenzia tiene conto, ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

L’adeguamento agli Isa – Per i periodi d’imposta per i quali trovano applicazione gli Isa, i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, nonché per accedere al regime premiale. Tali ulteriori componenti positivi determinano, tra l’altro, un corrispondente maggior volume di affari ai fini Iva. Per effettuare tramite modello F24 il versamento integrativo dell’Iva dovuta in relazione all’adeguamento del volume d’affari, è utilizzato il codice tributo “6494” già esistente, ridenominato con apposita risoluzione.

L’articolo Nuovi Indici sintetici di affidabilità (Isa). In un provvedimento delle Entrate le regole di applicazione proviene da Unione Geometri.

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Autore: Mauro Melis

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