L’articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503, nell’introdurre
il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo,
dispone, al comma 4, che, ai fini dell’applicazione del divieto, i
titolari di pensione sono tenuti a produrre all’Ente erogatore della
pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti
all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la
dichiarazione ai fini dell’IRPEF per il medesimo anno.

In applicazione della suddetta disposizione, i titolari di
pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2018, soggetti al
divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro
autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 2 dicembre
2019, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell’anno
2018, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2018.

Chiarimenti in ordine all’individuazione dei pensionati tenuti
alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti
nell’anno 2018.

Pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro
autonomo conseguiti nell’anno 2018

Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione, in quanto non
soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro
autonomo, i seguenti soggetti:

  • – i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
  • – i titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda che per effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
  • – i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  • – i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. la circolare n. 108 del 9 dicembre 2008, par. 2);
  • – i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001). Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi (cfr. la circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999 e il messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999).

Con riferimento agli assegni di invalidità si ricorda che le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto
1995, n. 335, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di
cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si
applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta
legge, continuano ad operare anche nei casi in cui l’assegno di
invalidità sia stato liquidato con un’anzianità contributiva pari
o superiore a 40 anni (cfr. le circolari n. 234, par. 2, del 25
agosto 1995 e n. 20, par. 3, del 26 gennaio 2001).

Pensionati soggetti all’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro
autonomo conseguiti nell’anno 2018

I pensionati che non si trovano nelle condizioni di cui al
precedente paragrafo 2 sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei
redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2018 entro il 2
dicembre 2019, tenuto conto del termine ultimo per la presentazione
della dichiarazione ai fini dell’IRPEF.

Si ritiene comunque opportuno richiamare le seguenti situazioni
particolari.

L’articolo 10, comma 2, del D.lgs n. 503 del 1992 stabilisce che
le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro
non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità
dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito
complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente
anno.

Pertanto, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di
invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui al paragrafo
2, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di
cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in
concreto assoggettati a tale divieto qualora nell’anno 2018 abbiano
conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 6.596,46
euro.

L’articolo 10, comma 5, del D.lgs n. 503 del 1992 stabilisce che i
trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi
derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di
reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse
da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto,
gli anzidetti redditi non assumono alcun rilievo ai fini
dell’applicazione del divieto di cumulo con la pensione.

Inoltre, il comma 4-bis, aggiunto all’articolo 11 della legge 21
novembre 1991, n. 374, dall’articolo 15 del decreto-legge 7 ottobre
1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre
1994, n. 673, stabilisce che le indennità percepite per l’esercizio
della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti
pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

Le indennità e i gettoni di presenza di cui all’articolo 82,
commi 1 e 2, del TUEL percepiti dagli amministratori locali non
costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione
(cfr. il messaggio n. 340 del 26 settembre 2003, lettera B).

Del pari, tutte le indennità comunque connesse a cariche
pubbliche elettive (e, quindi, ad esempio, le indennità per i
presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari
nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del
cumulo con la pensione (cfr. le circolari n. 58 del 10 marzo 1998,
par. 2.1 e n. 197 del 23 dicembre 2003, par. 1).

Sono altresì cumulabili con il trattamento pensionistico le
indennità di cui all’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n.
276, e successive modificazioni ed integrazioni, percepite dai
giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (cfr.
la circolare n. 67 del 24 marzo 2000).

A norma dell’articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i
pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono
esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per
l’esercizio di tale funzione (cfr. la circolare n. 20 del 26
gennaio 2001).

Le remunerazioni percepite dai sacerdoti ai sensi dell’articolo
24 della legge 20 maggio 1985, n. 222, non sono assoggettate al
regime di divieto di cumulo e sono, pertanto, cumulabili con i
trattamenti pensionistici erogati dall’Istituto in favore degli
stessi soggetti, in qualità di ex insegnanti di religione.

Redditi da dichiarare

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto
dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle
ritenute erariali.

Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle
eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del
reddito.

Modalità di presentazione della dichiarazione

L’interessato, una volta autenticatosi con PIN dispositivo sul sito www.inps.it, può accedere all’elenco “Tutti i servizi” e selezionare la voce “Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato” (per la dichiarazione RED).

Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di
riferimento: 2019 (dichiarazione redditi per l’anno 2018).

I cittadini muniti di PIN dispositivo potranno rendere la
dichiarazione reddituale anche attraverso il Contact Center
Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa)
e al numero 06 164 164 (da rete mobile con costi variabili in base al
piano tariffario del proprio gestore telefonico).

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle
ore 20 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).

Il Contact Center Multicanale fornisce, inoltre, assistenza agli
utenti che intendano compilare la dichiarazione in autonomia
attraverso il servizio disponibile sul portale istituzionale
www.inps.it.

Regime sanzionatorio

Ai sensi del comma 8-bis, aggiunto all’articolo 10 del D.lgs n.
503 del 1992 dall’articolo 1, comma 211, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, i titolari di pensione che omettano di produrre la
dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare
all’Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo
annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la
dichiarazione medesima.

Detta somma sarà prelevata dall’Ente previdenziale competente
sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

Dichiarazione a preventivo per l’anno 2019

A norma del comma 4-bis, aggiunto all’articolo 10 del D.lgs n. 503
del 1992 dall’articolo 1, comma 210, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i
redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli
Enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i
pensionati prevedono di conseguire nel corso dell’anno.

A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all’Ente
previdenziale competente apposita dichiarazione, secondo le modalità
illustrate al paragrafo 5 del presente messaggio.

Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei
redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro
lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini
dell’IRPEF.

Pertanto i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il
divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo,
che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo sono
tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso
del 2019.

Le trattenute che verranno operate sulla pensione “a
preventivo” saranno conguagliate sulla base della dichiarazione
dei redditi 2019, resa a consuntivo nell’anno 2020.

Acquisizione dei redditi dichiarati dai pensionati

I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono
essere acquisiti con le procedure di ricostituzione delle pensioni
secondo le modalità in atto. Sono tenuti a presentare la
dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali
la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto
variazioni. Del pari, sono tenuti a presentare la dichiarazione
reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione
reddituale dell’anno in corso non è variata rispetto a quella
dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.

I redditi posseduti dal solo soggetto titolare non devono essere
indicati come singolo importo unico ma, per ogni tipologia di
reddito, devono essere indicati i periodi di lavoro effettuato
(massimo sei periodi nell’anno con i relativi sei importi, per ogni
tipologia di reddito) come sotto riportato:

  • Periodo Da = Indica il mese di inizio del periodo di lavoro, nel formato MM
  • Periodo A = Indica il mese di fine del periodo di lavoro, nel formato MM
  • Importo = Reddito posseduto nel periodo di riferimento

All’interno di queste tipologie di reddito, i periodi vanno
indicati in ordine cronologico, senza sovrapposizione fra i periodi.

Poiché devono essere acquisiti sempre e obbligatoriamente i soli
redditi da lavoro autonomo del titolare (con i relativi periodi)
senza indicare altre tipologie di reddito possedute, nel caso in cui
ci sia assenza di importi, andranno obbligatoriamente indicati i
seguenti valori:

  • Periodo DA = ‘01’ Periodo A = ‘12’ Importo = 0
  • per ogni tipologia di reddito richiesta.

Pensionati di inabilità/invalidità iscritti alla Gestione
dipendenti pubblici

Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di
cumulo pensione/redditi da lavoro opera per i trattamenti
pensionistici di inabilità. Tali fattispecie si configurano nei
trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti i
dipendenti della pubblica amministrazione), nonché in quelli
derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e
permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle
mansioni (articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, ovvero
articolo 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, per i dipendenti
civili dello Stato).

Ciò premesso, fermo restando il concetto generalizzato di divieto
parziale di cumulo con i redditi dei predetti trattamenti
pensionistici, occorre chiarire che tale divieto non opera, ai sensi
dell’articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, nei confronti dei trattamenti privilegiati
erogati agli appartenenti al comparto difesa e sicurezza che
transitano all’impiego civile nella pubblica amministrazione, per
inidoneità al servizio militare o d’istituto. Il trattamento
pensionistico di inabilità (avente decorrenza dal 1° gennaio 2001)
è regolato, ai fini del regime di cumulo, dall’articolo 72, comma
2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001),
che, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa, prevede che
le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli
assegni diretti di invalidità a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative
della medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi
da lavoro autonomo nella misura del 70% e sono cumulabili nella
misura del 50 % con i redditi da lavoro dipendente; nel caso di
reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in
ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.

In sede di compilazione telematica dell’istanza di pensione, il
richiedente sottoscrive l’avvertenza che in caso di attività
lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve
darne tempestiva comunicazione (articolo 34 della legge 29 aprile
1976, n. 177).

L’articolo Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. La scadenza del 2 dicembre 2019 proviene da Unione Geometri.

Vai alla fonte.

Autore: Mauro Melis

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