Dal prossimo anno uscirà di scena lo sconto in fattura dell’ecobonus e sismabonus. L’abrogazione del contestato meccanismo introdotto con il decreto Crescita a favore dei soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico è prevista in un emendamento al disegno di legge di Bilancio 2020 approvato dalla Commissione Bilancio del Senato. La possibilità di fruire dello sconto in fattura dell’eco e sismabonus rimarrà possibile per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2019. In questo caso la relativa comunicazione dovrà effettuata entro il 28 febbraio del prossimo anno. Cancellata anche la possibilità di cedere la detrazione IRPEF del 50% per interventi di risparmio energetico.
“Il Senato ha abrogato lo sconto in fattura per chi effettua lavori che danno diritto a ecobonus o a sismabonus. Una decisione che rappresenta una grande vittoria per la CNA. La nostra Confederazione ha combattuto questa jattura per artigiani e piccole imprese fin dall’inizio e per lungo tempo da sola, non accettando nessuna ipotesi di compromesso. La fermezza e la chiarezza hanno prevalso”. Lo si legge in un comunicato della CNA.
Con l’emendamento approvato dalla Commissione Bilancio del
Senato, nella seduta notturna del 10 dicembre 2019, viene prevista
l’abrogazione dei suddetti commi 1 e 2 dell’articolo 10 del
decreto Crescita. Dal 1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore
della Legge di Bilancio 2020), lo sconto in fattura non sarà più
esercitabile.
Come funzionava lo strumento dello sconto in fattura?
La possibilità dello sconto in fattura dell’eco e sismabonus è stata introdotta dal decreto Crescita (D.L. n. 34/2019). In particolare, con l’articolo 10, commi 1 e 2, si prevede che i soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti per gli interventi di efficienza energetica (di cui all’articolo 14 del DL 63/2013) e di riduzione del rischio sismico (di cui all’articolo 16 del DL 63/2013), potevano optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.
L’importo dello sconto in fattura praticato non riduceva l’imponibile IVA e doveva essere espressamente indicato nella fattura emessa.
Il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli
interventi deve essere effettuato mediante bonifico bancario o
postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice
fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita
IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il
bonifico è effettuato.
Il fornitore che ha praticato lo sconto in fattura ha due alternative: o recuperare il relativo importo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione (tramite modello F24) in 5 quote annuali di pari importo, o cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi (è esclusa la possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi).
L’articolo Lo Sconto in Fattura NON sarà riproposto: soddisfazione delle associazioni di categoria proviene da Unione Geometri.
Autore: Mauro Melis
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