Il Bonus Facciate è una nuova detrazione fiscale che consente di
detrarre il 90% delle spese sostenute per interventi di recupero o
restauro eseguiti sulle strutture opache, sui balconi o sugli
ornamenti e fregi delle facciate esterne degli edifici.
Il Bonus Facciate, introdotto dalla legge di Bilancio 2020, va quindi ad aggiungersi, per l’anno 2020, alle detrazioni già esistenti “per la casa”: l’Ecobonus (per il risparmio energetico), il Sismabonus (per la messa in sicurezza sismica), e il Bonus Edilizia (per le ristrutturazioni edilizie), tutte quante, ricordiamo, prorogate al 2020 dall’ultima Manovra finanziaria.
Il Bonus Facciate vale, ad oggi, esclusivamente per l’anno 2020,
dunque consente di detrarre in dichiarazione dei redditi il 90% delle
spese sostenute – dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 – per
interventi, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna
degli edifici esistenti ubicati in determinate zone.
Va segnalato che questa detrazione, diversamente dalle altre “per la casa” (Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus) non prevede un limite di spesa agevolata.
Qual è la norma di riferimento?
Il Bonus Facciate è stato introdotto dalla Legge 160/2019 (cd.
Legge di Bilancio 2020) in particolare dai commi che vanno dal 219 al
223.
Chi sono i beneficiari del Bonus Facciate?
Sul punto la norma non si esprime espressamente e, pur non
richiamando l’art.16-bis del DPR 917/1986 – TUIR (che fa
riferimento al bonus per le Ristrutturazioni Edilizia) e che riguarda
solo le persone fisiche e solo gli immobili abitativi, fa un
esplicito rinvio alle disposizioni attuative recate dal DM 41/19982
che lo riguardano.
Questo riferimento induce a pensare che il beneficio sia limitato
ai soli immobili a destinazione residenziale e a favore dei soli
contribuenti IRPEF.
Tuttavia, non essendoci un espresso richiamo alla normativa sulla
detrazione del 50% per le Ristrutturazioni edilizie (cfr.
l’art.16-bis del DPR 917/1986) si ritiene che l’agevolazione si
applichi anche agli immobili posseduti dai soggetti IRES e con
riferimento agli immobili anche non residenziali.
Questa interpretazione è del tutto in linea con la ratio della
norma che è quella di favorire il decoro urbano tenuto anche conto
che gli immobili dei centri storici, anche di interesse storico e
artistico, sono spesso posseduti da soggetti IRES e che
un’interpretazione restrittiva non consentirebbe il raggiungimento
dell’obiettivo della disposizione.
Questo aspetto merita comunque una precisa indicazione
interpretativa da parte dell’Amministrazione finanziaria.
In attesa di un chiarimento in tal senso, si ricorda che, con riferimento ai soggettiI rpef, il Bonus Facciate spetterebbe a:
- il proprietario o il nudo proprietario dell’edificio;
- il titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio l’usufruttuario o chi beneficia del diritto di uso o di abitazione);
- locatari e comodatari,
- i soci di cooperative divise e indivise;
- i soci delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, imprese familiari;
- gli imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano tra quelli strumentali o merce.
Inoltre, avrebbero diritto al Bonus Facciate, purché sostengano
effettivamente le spese e siano documentate sulle fatture e sui
bonifici:
- il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado);
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il componente dell’unione civile;
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato.
Quali immobili sono interessati?
Usufruiscono del Bonus Facciate gli edifici che sono ubicati nelle
zone classificate dagli strumenti urbanistici come A o B ai sensi del
Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444
Le Zone A e B ai sensi dell’articolo 2 del DM sopra citato
riguardano rispettivamente le parti del territorio:
- Zona A interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- Zona B totalmente o parzialmente edificate, considerando per quest’ultime le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona (1/8 di superficie edificata) e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
Il bonus è fruibile sia per lavori effettuati sui condomini che
per lavori effettuati su immobili composti da una o più unità
abitative, sempre che siano site nelle zone A e B.
Si evidenzia che gli strumenti urbanistici di alcuni Comuni, in
attuazione anche di specifiche normative regionali, possono avere
adottato dei criteri di classificazione del territorio diversi da
quelli come definiti nel DM 1444/68.
In tali casi, si ritiene che potranno accedere al Bonus Facciate
gli immobili ubicati nelle parti di territorio che abbiano le
medesime caratteristiche indicate dal DM 1444/68 per le zone A e B
anche se diversamente denominate dalla legislazione regionale e
locale e comunque sicuramente nei centri storici e per le zone
immediatamente limitrofe ad essi.
Per le altre zone urbane sarà opportuno fare una verifica presso
gli uffici comunali.
I lavori sono qualificabili, in quanto manutenzione ordinaria,
come edilizia libera (verificare l’esistenza a livello locale e con
riferimento allo specifico intervento di eventuali prescrizioni anche
tecniche). L’effettuazione in forma unitaria di altre opere oltre a
quelle indicate nel Bonus Facciate può determinare l’applicazione
di procedure edilizie diverse come ad esempio la CILA. In ogni caso è
comunque consigliabile verificare anche la presenza di eventuali
vincoli di natura storico – culturale o paesaggistica (DLgs. 42/04)
sull’area nella quale è sito l’immobile o sull’immobile
medesimo.
Dal punto di vista dei fabbricati interessati dai benefici, si
ritiene che rientrino nel Bonus Facciate anche gli interventi
eseguiti su immobili non residenziali, ferma restando la necessità
di una conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Quali sono gli interventi agevolati?
Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi di
recupero o restauro della facciata esterna degli edifici effettuati
sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e
fregi. Sono inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura
esterna.
Se l’intervento effettuato sulla facciata (ove non sia di mera pulitura o tinteggiatura esterna) influenza l’edificio dal punto di vista termico, cioè modifica le caratteristiche termo-fisiche dei componenti dell’involucro dell’edificio che hanno un impatto sulla prestazione energetica (es. cappotto, isolamento termico delle pareti opache) o interessa più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso, ovvero la superficie che delimita il volume climatizzato rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione deve soddisfare i requisiti del Decreto MISE 26 giugno 2015 in funzione della tipologia e del livello di intervento (ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e riqualificazioni energetiche) e, in termini di trasmittanza termica, quelli fissati alla Tabella 2 del Decreto del MISE dell’11 marzo 2008, come aggiornato dal Decreto MISE 26 gennaio 2010.
Per quanto riguarda le ristrutturazioni importanti (di primo e
secondo livello) le prescrizioni sono riportate ai Capitoli 2, 3 e 4
dell’Allegato 1 al DM26/6/2015, mentre per le riqualificazioni
energetiche si fa riferimento ai Capitoli 2 e 5 dell’Allegato 1 al
DM26/6/2015.
In questi casi, inoltre, per poter usufruire della detrazione,
sarà necessario acquisire l’asseverazione di un tecnico che
verifichi i requisiti previsti sui limiti prescritti dalla legge
sulla trasmittanza termica dell’involucro opaco e seguire le
procedure di comunicazione all’ENEA, previste per gli interventi di
efficientamento energetico.
Come si usufruisce della detrazione bonus facciate?
Il Bonus Facciate è fruibile soltanto sotto forma di detrazione
d’imposta, in dichiarazione dei redditi, e va ripartita in 10 quote
annuali costanti e di pari importo da detrarre nell’anno di
sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Per questa agevolazione non sono ammessi:
- né la cessione del credito
- né lo sconto sul corrispettivo.
Va precisato che per usufruire della detrazione d’imposta i
beneficiari devono indicare nella dichiarazione dei redditi i dati
catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati
dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne
costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo
della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici
la relativa documentazione.
Inoltre, il pagamento delle spese detraibili deve essere disposto
mediante bonifico bancario “parlante” dal quale risulti la
causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della
detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del
soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Ai fini dei controlli sulla detrazione, le banche presso le quali
sono disposti i bonifici trasmettono all’Agenzia delle entrate in via
telematica, i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della
detrazione e dei destinatari dei pagamenti.
La detrazione non è riconosciuta per violazione dell’obbligo di
indicazione dei dati catastali in dichiarazione, effettuazione di
pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste, esecuzione di
opere edilizie difformi da quelle eventualmente comunicate,
violazione delle norme in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul luogo di lavoro.
Se i lavori sulle facciate hanno un’incidenza anche dal punto di
vista termico è possibile usufruire sia del Bonus Facciate che
dell’Ecobonus?
In caso di interventi che intervengono sulla facciata e conseguono
un risparmio energetico come nel caso del cappotto termico è sempre
possibile, purché ne ricorrano le condizioni, decidere di usufruire,
in alternativa al Bonus Facciate, dell’Ecobonus.
Naturalmente, per le medesime spese, il contribuente potrà
usufruire solo di una delle due agevolazioni. Bonus Facciate o
Ecobonus.
L’Ecobonus, se da un lato ha il vantaggio di essere riconosciuto
anche ai soggetti titolari di reddito di impresa per i propri beni
strumentali, e di consentire la cessione del credito di imposta,
dall’altro prevede delle percentuali di detrazione inferiori
rispetto al 90% riconosciuto in caso di Bonus Facciate e dei limiti
massimi di detrazione
Diversamente pare possibile diversificare gli interventi, ad esempio, di rifacimento “estetico” della facciata che incida su ornamenti e fregi e rifacimento del cappotto termico tenendo separate le fatture e i bonifici relativi alle due diverse tipologie di lavori onde poter accedere ai due differenti bonus fiscali, ossia al Bonus Facciate per i lavori di rifacimento degli ornamenti e dei fregi, l’Ecobonus per il cappotto termico.
Questa possibilità sembrerebbe ammessa in base a quanto precisato
dall’Agenzia delle Entrate, con la R.M. 152/E/2007 che è
intervenuta per ammettere a determinate condizioni la compatibilità
tra Bonus per le Ristrutturazioni Edilizie ed Ecobonus.
In questo documento, infatti, è stato precisato che nel caso in
cui sullo stesso fabbricato abitativo, siano eseguiti interventi di
ristrutturazione e anche lavori diretti al risparmio energetico, il
contribuente può scegliere, limitatamente a questi ultimi, di
applicare l’Ecobonus a condizione che:
- per le relative spese, non abbia già usufruito di altra detrazione,
- nella fattura rilasciata al contribuente vengano individuate specificamente le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
- il contribuente abbia osservato gli adempimenti specifici a norma di legge previsti dall’art. 4 del citato DM del 19 febbraio 2007 (rilascio dell’asseverazione dal tecnico abilitato, invio della copia dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica e scheda informativa all’ENEA, ecc.), fermo restando l’obbligo di conservazione ed esibizione, a richiesta degli Uffici, delle fatture e delle ricevute dei bonifici bancari relativi alle spese sulle quali si applica la detrazione.
Analoga possibilità sembra potersi ammettere anche per l’ipotesi di lavori che comportano la realizzazione sullo stesso edificio, sempre nel rispetto delle condizioni di legge per l’una e per l’altra agevolazione, di interventi che possono accedere al Bonus Facciate e all’Ecobonus.
L’articolo Cos’è il Bonus Facciate? Quali lavori finanzia e in quali zone si applica? proviene da Unione Geometri.
Autore: Mauro Melis
Powered by WPeMatico
_________________________________
CFD FEA Service SRL è una società di servizi che offre consulenza e formazione in ambito ingegneria e IT. Se questo post/prodotto ti è piaciuto ti invitiamo a:
- visionare il nostro blog
- visionare i software disponibili - anche per la formazione
- iscriverti alla nostra newsletter
- entrare in contatto con noi attraverso la pagina contatti
Saremo lieti di seguire le tue richieste e fornire risposte alle tue domande.